(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                      Commercio e investimenti 
 
    1. Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le  condizioni
necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo  sostenibili
del commercio e degli investimenti a reciproco  vantaggio.  Le  Parti
avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di
reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti,  allo
scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti  sostenibili,
prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli  investimenti
e far progredire il sistema commerciale multilaterale. 
    2. A tal fine, le  Parti  attuano  la  cooperazione  nel  settore
commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una
zona  di  libero  scambio.  Detto  accordo  costituisce  un   accordo
specifico ai sensi dell'art. 43 che mette  in  atto  le  disposizioni
commerciali del presente accordo. 
    3. Le Parti  si  tengono  reciprocamente  informate  e  scambiano
opinioni sullo sviluppo del commercio  bilaterale  e  internazionale,
sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.