Art. 11 
 
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e  delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o  al  verificarsi
                        di eventi eccezionali 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il  concorso
dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di  eventi
eccezionali,  al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali, alimentato da quota  parte  delle  risorse  derivanti  dal
ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti
del ciclo economico del  saldo  del  conto  consolidato.  L'ammontare
della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei
documenti di programmazione finanziaria e  di  bilancio,  sulla  base
della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo
conto della quota di entrate proprie degli enti di  cui  all'articolo
10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico. 
  2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei  del  saldo
strutturale   rispetto   all'obiettivo   programmatico    ai    sensi
dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e' determinato anche tenendo conto delle  conseguenze  degli
eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di  cui
all'articolo 10, comma 1. 
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  tra  gli  enti  di  cui
all'articolo 10, comma 1, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per  il  coordinamento
della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate  proprie
di ciascun ente influenzata  dall'andamento  del  ciclo  economico  e
degli effetti degli eventi di cui al comma 2  del  presente  articolo
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema  di  decreto  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte  delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i  quali  il
decreto puo' essere comunque adottato.