Art. 26 Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. 3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 26: La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».