Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana Preambolo La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (di seguito denominata UBI), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonche' dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Considerato che in forza dell'articlo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze; Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi; Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che: l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto. Art. 1. Autonomia dell'UBI 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale. 3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.