Art. 12 
 
 
                      Riconoscimento degli enti 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII,  riconosciuta
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  2000,  il
riconoscimento  della  personalita'  giuridica  ad  altri  centri  ed
organismi  religiosi,  l'unificazione  e   l'estinzione   di   quelli
esistenti sono concessi con decreto  del  Ministro  dell'interno,  su
domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.