Art. 13 Modalita' per il riconoscimento 1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.