Art. 2 
 
 
                         Autonomia dell'UII 
 
  1. La Repubblica  da'  atto  dell'autonomia  dell'UII,  liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata  dal  proprio
statuto. 
  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti  di  liberta'  garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine  dei  ministri  di  culto
induista  vedico,  puranico  e  agamico,   l'esercizio   del   culto,
l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e
disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.