Art. 20 
 
 
              Contributi e deduzione agli effetti IRPEF 
 
  1. La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente
con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di
coloro che ne fanno parte. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, le persone  fisiche  possono  dedurre
dal  proprio  reddito  complessivo,  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche  (IRPEF),  le  erogazioni  liberali  in
denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII  e  degli
organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al
sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di  culto  e  alle
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). 
  3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.