Art. 26 
 
 
                      Emittenti radiotelevisive 
 
  1. Tenuto conto che l'ordinamento  radiotelevisivo  si  informa  ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e  di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze  si  tiene  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della  confessione
dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita'  di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicita'  della  gestione  e
un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita'  della  disciplina
del settore.