Art. 28 
 
 
            Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 
 
  1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28  febbraio  1930,  n.  289,   cessano   di   avere   efficacia   ed
applicabilita'  nei  riguardi  dell'UII,  degli  organismi  da   essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi
che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di  essere
applicate a quelli che perdono, ai sensi  del  medesimo  statuto,  la
qualifica di associato. A tal  fine  l'UII  e'  tenuta  a  comunicare
tempestivamente alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al
Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. 
  3. Ogni norma contrastante con la presente  legge  cessa  di  avere
efficacia  nei  confronti   dell'UII,   degli   organismi   da   essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 28: 
              - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi.». 
              - Il regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  reca:
          «Norme per l'attuazione della  legge  24  giugno  1929,  n.
          1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento  di
          essa con le altre leggi dello Stato.».