Art. 28 Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. 3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 28: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».