Art. 29 Ulteriori intese 1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. 2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.