Art. 29 
 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Le parti sottopongono a nuovo esame il  contenuto  dell'allegata
intesa entro il termine del decimo anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle
parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al  testo  dell'allegata
intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. 
  2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione  di  una  nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento  di  apposito
disegno di legge di approvazione. 
  3. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono  i  rapporti  dell'UII  con  lo  Stato,   sono   promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.