Art. 3 Liberta' religiosa 1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.