Art. 3 
 
 
                         Liberta' religiosa 
 
  1. La  Repubblica  riconosce  all'UII  e  agli  organismi  da  essa
rappresentati  la  piena  liberta'  di  svolgere  la  loro   missione
spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 
  2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati  e  a
coloro che ne  fanno  parte  la  piena  liberta'  di  riunione  e  di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto  e  ogni  altro
mezzo di diffusione. 
  3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi  appartenenti  il  diritto  di
professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione  in
qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto.