Art. 9 
 
 
                             Matrimonio 
 
  1.  La  Repubblica  riconosce  gli  effetti  civili  ai   matrimoni
celebrati  davanti  ai  ministri  di   culto   dell'UII   aventi   la
cittadinanza  italiana,  a  condizione  che  il  relativo  atto   sia
trascritto nei registri  dello  stato  civile,  previe  pubblicazioni
nella casa comunale. 
  2. Coloro che intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione  all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
  3.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni  ed  avere  accertato  che   nulla   si   oppone   alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da'
attestazione in un nulla osta che  rilascia  ai  nubendi  in  duplice
originale. 
  4. Il nulla osta, oltre  a  precisare  che  la  celebrazione  sara'
svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il  comune  scelto
dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi'  attestare  che
ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile
i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei  relativi
articoli del codice civile. 
  5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo  la  celebrazione
del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale  dello
stato civile, all'atto di  matrimonio  che  egli  redige  in  duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono  rendere  le
dichiarazioni che la  legge  consente  siano  espresse  nell'atto  di
matrimonio. 
  6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto  di
cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell'atto di  matrimonio
all'ufficiale dello stato civile del  comune  del  luogo  in  cui  e'
avvenuta la celebrazione. 
  7. L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato,  effettua,  entro
le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione
nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto
di cui al comma 5. 
  8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento  della  celebrazione
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha  ricevuto
l'atto  non  abbia  eseguito  la  trascrizione  entro  il  prescritto
termine.