(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 
    a) attivita'  di  religione  o  di  culto,  quelle  dirette  alle
pratiche meditative, alle iniziazioni,  alle  ordinazioni  religiose,
alle cerimonie religiose, alla lettura e  commento  dei  testi  sacri
(Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai
ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri  di
culto; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.