(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Servizio militare 
 
  1. La Repubblica italiana, preso  atto  che  l'UII  e'  per  motivi
spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in  caso  di
ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli  appartenenti  agli
organismi da essa rappresentati, soggetti  all'obbligo  del  servizio
militare, siano assegnati, su loro richiesta  e  nel  rispetto  delle
disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 
  2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli  organismi
rappresentati dall'UII, che abbiano prestato servizio  militare  sono
assegnati, su  loro  richiesta,  al  servizio  civile  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.