Allegato Titolo X I MINISTRI DI CULTO Art. 26. Sono Ministri di culto dell'Unione Induista italiana tutti i monaci, svami, pandit che appartengano alla tradizione hindu e vengano, autorizzati dall'Unione Induista Italiana a svolgere le mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione degli aspiranti all'esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal Concilio stesso, in caso di comportamento contrario ai principii dell'Unione. Per le finalita' previste dalla legge, la nomina dei Ministri di culto verra' notificata al Ministero dell'interno per l'approvazione. Ai fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i Ministri di culto sono tenuti all'osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e sue successive modificazioni.