(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UII-Allegato art. 26)
                                                             Allegato 
 
                              Titolo X 
 
                         I MINISTRI DI CULTO 
 
                              Art. 26. 
 
  Sono Ministri  di  culto  dell'Unione  Induista  italiana  tutti  i
monaci, svami,  pandit  che  appartengano  alla  tradizione  hindu  e
vengano, autorizzati dall'Unione  Induista  Italiana  a  svolgere  le
mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione  degli
aspiranti all'esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e
durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal  Concilio  stesso,
in caso di comportamento contrario ai principii dell'Unione.  Per  le
finalita' previste dalla legge,  la  nomina  dei  Ministri  di  culto
verra' notificata al Ministero dell'interno  per  l'approvazione.  Ai
fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i  Ministri
di culto sono tenuti all'osservanza della legge 24  giugno  1929,  n.
1159, e sue successive modificazioni.