(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento  e'
impartito nel rispetto della  liberta'  di  coscienza  e  della  pari
dignita'  senza  distinzione  di  religione.  E'  esclusa   qualsiasi
ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni  appartenenti  alla
confessione induista rappresentata dall'UII. 
  2. La  Repubblica  italiana  riconosce  agli  alunni  delle  scuole
pubbliche di ogni ordine e grado  il  diritto  di  non  avvalessi  di
insegnamenti religiosi. Tale diritto e'  esercitato  ai  sensi  delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su
di essi. 
  3.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari e modalita'  che  abbiano  per  gli  alunni
effetti comunque discriminanti e che  non  siano  previste  forme  di
insegnamento religioso diffuso nello  svolgimento  dei  programmi  di
altre discipline. In ogni caso  non  possimo  essere  richiesti  agli
alunni atti di culto o pratiche religiose. 
  4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere  pluralistico
della scuola pubblica, assicura agli incaricati  designati  dall'UII,
il diritto di rispondere alle eventuali richieste  provenienti  dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.  Tale  attivita'
si inserisce  nell'ambito  delle  attivita'  facoltative  finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle  istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro  autonomia,  secondo  modalita'
concordate dall'UII con le medesime istituzioni. 
  5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4  sono
a carico dell'UII.