(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. La qualifica  di  ministro  di  culto,  secondo  la  definizione
dell'articolo 26 dello statuto  allegato  alla  presente  intesa,  e'
certificata dall'UII che ne detiene apposito  elenco  e  ne  rilascia
attestazione ai fini della presente intesa. 
  2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento  della  propria
funzione. 
  3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed
assistenza per il clero. 
  4. Nel caso di ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto possono  a  loro  richiesta  svolgere  il  servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.