Art. 7. Ministri di culto 1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa. 2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. 3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. 4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.