Art. 55 Riapertura del procedimento 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, e' riaperto: a) se e' stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento e' riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare; b) se e' stato pronunciato il proscioglimento e l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto. 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti e' competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio e' affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.