Art. 17 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Qualificazione iniziale) 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire. 2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo' guidare, a partire da: a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. 3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo' guidare, a partire da: a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. 4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2. 5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3. 6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".