Art. 22 
 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, e successive  modificazioni,  le  parole:  "determinata
dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,   citato   nelle
          premesse, come sostituito dal presente decreto: 
              «Art.  23  (Sistema  sanzionatorio  e  detrazione   dei
          punti). - 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art.
          126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
          successive modificazioni, si applica anche  alla  carta  di
          qualificazione del conducente di cui all'art.  14,  nonche'
          al certificato di abilitazione  professionale  di  tipo  KB
          previsto dall'art. 311 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
              2. La decurtazione del punteggio si applica alla  carta
          di qualificazione del  conducente,  se  gli  illeciti  sono
          commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la
          carta di qualificazione  del  conducente  e  nell'esercizio
          dell'attivita' professionale. 
              3. In caso di perdita totale del punteggio sulla  carta
          di  qualificazione  del  conducente,  detto  documento   e'
          revocato se il conducente non supera l'esame  di  revisione
          previsto  dall'art.  126-bis  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di
          revoca della patente di guida e' revocata anche la carta di
          qualificazione  del  conducente   o   il   certificato   di
          abilitazione professionale di tipo KB.».