Art. 22 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art. 23 (Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti). - 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'art. 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale. 3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.».