Art. 4 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO""; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Modifiche all'art. 125 del codice della strada, in materia di validita' della patente di guida). - 1. L'art. 125 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e' valida per i complessi di veicoli della categoria BE; b) la patente rilasciata per la categoria CE e' valida per la categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia' in possesso di patente per la categoria D; c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e' valida per i veicoli della categoria AM; e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per la categoria A1; f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; h) la patente di guida della categoria B e' valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni, nonche' i veicoli della categoria A1. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codiceunionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelli indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3. 4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". 2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo' essere autorizzata la guida: a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti; b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreche' tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che e' stato loro assegnato. 3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 116, commi 15 e 17.».