Art. 6 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida). - 1. All'art. 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. All'art. 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».