Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Dopo l'art. 136 del Codice della strada sono inseriti i seguenti: "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 2. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la disciplina dell'art. 126-bis. 3. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validita'. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta. 4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 128. A tale fine e' fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 6. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria. 7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 116, commi 16 e 18. 8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 13, terzo periodo. Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 5. 2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 6. 3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17.".».