Art. 4 Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. 2. A tale fine, le societa' di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. 3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime societa' di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. 4. Tale segnalazione puo' essere altresi' fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse. 5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la societa' non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.