Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata  una  spesa
pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015.
Al relativo onere si provvede mediante  riduzione,  nella  misura  di
euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e  2015,  delle  proiezioni
per l'anno 2014  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.