(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
Soluzioni delle controversie tra  Partecipanti  Ufficiali  o  tra  un
              Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore 
 
1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale  e  un  altro
Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sara' risolta nei termini  e
con le modalita' che seguono: 
   a)  qualora  la  controversia   riguardi   l'interpretazione   del
Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali  o  del  contratto  di
Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione  -,  questa
sara' risolta dallo Steering Committee del  Collegio  dei  Commissari
Generali. A tal fine, lo Steering Committee potra'  interpellare,  se
ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con  l'assistenza  del
Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimera' una
raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano  2015
o l'Organizzatore potra' richiedere la suddetta  raccomandazione.  La
decisione dello Steering Committee e'  immediatamente  applicabile  e
inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea  Generale  del
BIE rendera' pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione
della raccomandazione dello  Steering  Committee.  Tale  approvazione
costituira' un precedente applicabile ai  casi  simili.  In  caso  di
mancata     approvazione,     l'Assemblea      dara'      indicazioni
sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data; 
   b) qualora la controversia riguardi  prodotti  in  esposizione  lo
Steering Committee informera' il Collegio  dei  Commissari  Generali,
come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione; 
   c) qualora l'a controversia debba essere risolta  dal  Commissario
Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato  svolgimento
dell'Esposizione, ciascuna delle parti potra' previamente  richiedere
il parere dello Steering Comittee; 
   d) per qualsiasi altra controversia ciascuna  delle  parti  potra'
domandare l'arbitrato: 
      - in prima istanza  del  solo  Commissario  Generale  dell'Expo
Milano 2015; 
      - in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo  Milano
2015 previa consultazione dello Steering Comittee; 
      - in terza istanza dello Steering Comittee. 
2. La decisione della  controversia  di  cui  al  paragrafo  1  sara'
assunta al livello richiesto  dalla  parte  che  sceglie  il  livello
decisionale piu' elevato. 
3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo  l  dovranno
essere prese entro dieci giorni. In caso contrario,  la  controversia
di cui alle  lettere  a),  c)  e  d)  sopramenzionate  dovra'  essere
trasmessa al Collegio dei Commissari Generali,  che  decidera'  entro
cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato  l'avvio
alla controversia sara' considerata infondata.