Articolo 24 Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore 1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sara' risolta nei termini e con le modalita' che seguono: a) qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sara' risolta dallo Steering Committee del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo Steering Committee potra' interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimera' una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potra' richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello Steering Committee e' immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE rendera' pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello Steering Committee. Tale approvazione costituira' un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea dara' indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data; b) qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo Steering Committee informera' il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione; c) qualora l'a controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potra' previamente richiedere il parere dello Steering Comittee; d) per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potra' domandare l'arbitrato: - in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015; - in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello Steering Comittee; - in terza istanza dello Steering Comittee. 2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sara' assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale piu' elevato. 3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo l dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovra' essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che decidera' entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sara' considerata infondata.