Articolo 9 Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione 1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di: a) stipulare contratti, b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili, c) stare in giudizio. 2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.