Art. 2 
 
 Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali 
 
  1. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012,  non  si  applica  alle  tipologie  di  atti  e
operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi
restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e  comunicazione  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del  2012,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56  del  2012   -
riguardanti  fusioni,  scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,
anche  di  quote  di  partecipazione,  quando  le  relative  delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione  non  comportano  il
trasferimento  dell'azienda  o  di  rami  di  essa  o   di   societa'
controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2351,  terzo
comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332,  convertito  nella
legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine  la
costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative  a
beni materiali  o  immateriali  o  l'assunzione  di  vincoli  che  ne
condizionino l'impiego. 
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza  di
elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge  n.  21  del
          2012, si veda nelle note all'art. 1. 
              Si riporta l'art. 2351, terzo comma, del codice civile,
          nel testo recato dal decreto legislativo 17  gennaio  2003,
          n. 6 (Riforma organica della disciplina delle  societa'  di
          capitali e societa' cooperative, in attuazione della  legge
          3  ottobre  2001,  n.  366),  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17: 
              «Art. 2351 (Diritto di voto). - 1. (Omissis). 
              3. Lo statuto delle societa' che non fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di  rischio  puo'  prevedere  che,  in
          relazione alla quantita' di azioni possedute da uno  stesso
          soggetto, il diritto di voto sia  limitato  ad  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              4. (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma   1,   del
          decreto-legge  30  luglio   1994,   n.   332   (Norme   per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissione   di
          partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   in
          societa' per azioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          1° giugno 1994, n. 126  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  31  maggio  1994,  n.
          332, recante norme per l'accelerazione delle  procedure  di
          dismissione di partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti
          pubblici in societa' per azioni), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 1994, n.  177,  cosi'  come  modificato
          dall'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge  n.  21  del
          2012: 
              «Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1.  Le  societa'
          operanti  nei  settori  della  difesa  e  della   sicurezza
          nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni
          e degli altri pubblici servizi,  nonche'  le  banche  e  le
          imprese   assicurative,   direttamente   o   indirettamente
          controllate  dallo  Stato  o   da   enti   pubblici   anche
          territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
          un limite massimo di possesso azionario non superiore,  per
          le societa' operanti  nei  settori  della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, dei  trasporti,  delle  comunicazioni,
          dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque  per
          cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo  familiare,
          comprendente il  socio  stesso,  il  coniuge  non  separato
          legalmente e i figli minori, ed al gruppo di  appartenenza:
          per tale intendendosi il soggetto, anche non  avente  forma
          societaria,  che  esercita  il   controllo,   le   societa'
          controllate e quelle controllate  da  uno  stesso  soggetto
          controllante, nonche'  le  societa'  collegate;  il  limite
          riguarda  altresi'   i   soggetti   che,   direttamente   o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con  terzi
          ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o  al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque ad accordi o patti di cui all'art.  10,  comma  4,
          della legge 18  febbraio  1992,  n.  149,  come  sostituito
          dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto,  in
          relazione a societa' terze, qualora tali  accordi  o  patti
          riguardino almeno il dieci per cento delle  quote  o  delle
          azioni con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di  societa'
          quotate, o il venti per cento se si tratta di societa'  non
          quotate. 
              2. (Omissis).».