Art. 3 Norma transitoria 1. Nelle more della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. 2. Quando le attivita' individuate con il presente decreto sono esercitate da societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 novembre 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro della difesa Di Paola Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'interno Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124
Note all'art. 3: Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, si veda nelle note all'art. 1.