(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
  ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER  LA  DISCIPLINA  DEI   RAPPORTI
CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO
NON  MEDICO  OPERANTE  NEGLI  AMBULATORI  DIRETTAMENTE  GESTITI   DAL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE  AL
PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18,
comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro  convenzionale
tra il Ministero della Salute e il  personale  sanitario  non  medico
(infermieri, tecnici sanitari  di  radiologia  medica  ,  tecnici  di
laboratorio biomedico, fisioterapisti), che  opera  negli  ambulatori
direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione  civile  (di  seguito
denominati uffici SASN), dipendenti dalla  Direzione  generale  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario
Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n.  620,  del  decreto-legge  2  luglio  1982,  n.  402,
convertito nella legge 3  settembre  1982,  n.  627,  e  del  decreto
ministeriale 22 febbraio 1984. 
  2. Il presente accordo  ha  validita'  per  il  periodo  1  gennaio
2007-31 dicembre 2009  e  disciplina  il  trattamento  giuridico  del
personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono
dal giorno successivo alla data della  pubblicazione,  salvo  diversa
prescrizione dello stesso accordo.