Allegato ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della Salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica , tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento giuridico del personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione, salvo diversa prescrizione dello stesso accordo.