(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
               Cessazione e sospensione dall'incarico 
 
  1. L'incarico e'  sospeso  in  caso  di  grave  inosservanza  degli
obblighi convenzionali che  comporti  disfunzioni  del  servizio  con
provvedimento  del   Direttore   della   Direzione   generale   delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario
Nazionale.  Contro  tale  provvedimento  e'  ammesso   ricorso   alla
Commissione paritetica di cui  all'  articolo  13  che  decide  entro
trenta giorni. 
  2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo
professionale o collegio nonche' nel caso di emissione di  mandato  o
ordine di custodia cautelare. 
  3. La cessazione dell'incarico ha luogo: 
  a) per raggiungimento dei limiti di eta' previsti  dall'ordinamento
vigente in materia di collocamento a riposo del personale dipendente; 
  b) per recesso dell'interessato; 
  c) per decesso; 
  d) per condanna passata  in  giudicato  per  reato  punito  con  la
reclusione; 
  e)  per  cancellazione  o  radiazione  dall'albo  professionale   o
collegio ; 
  f per permanente incapacita' fisica totale sopravvenuta; 
  g) per incompatibilita' accertata; 
  h) per  recidiva  di  infrazioni  che  hanno  gia'  determinato  la
sospensione del rapporto.