Art. 11. Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico e' sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui all' articolo 13 che decide entro trenta giorni. 2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o collegio nonche' nel caso di emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 3. La cessazione dell'incarico ha luogo: a) per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento vigente in materia di collocamento a riposo del personale dipendente; b) per recesso dell'interessato; c) per decesso; d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione; e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale o collegio ; f per permanente incapacita' fisica totale sopravvenuta; g) per incompatibilita' accertata; h) per recidiva di infrazioni che hanno gia' determinato la sospensione del rapporto.