(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                          Tutela sindacale 
 
  1. Ai fini dell'esercizio del  diritto  alla  tutela  sindacale  e'
riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui  al
successivo comma 8, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni
iscritto. Il numero  degli  iscritti  viene  rilevato  alla  fine  di
ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 
  2. Le convocazioni disposte dal Ministero non  decurtano  monte-ore
di cui al primo comma. 
  3. I permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 2 giorni
di preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 
  4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali  in
idonei locali concordati con l'ufficio  SASN  competente  per  3  ore
annue pro capite senza decurtazione del compenso e per  4  ore  annue
procap ite non retribuite, garantendo l'erogazione delle  prestazioni
medico-legali di cui al successivo comma 7. 
  5. E' garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione
delle comunicazioni sindacali. 
  6. E' garantito il diritto  di  sciopero  del  personale.  Esso  e'
esercitato  previa  comunicazione  da  parte   delle   organizzazioni
sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni. 
  7. II SASN  competente,  ricevuta  la  comunicazione  di  sciopero,
istituisce un presidio per l'erogazione  delle  seguenti  prestazioni
medico-legali, dando idonea e ampia informazione all'utenza: 
  a)  visite  per  infortunio  o  malattia  al  personale   navigante
imbarcato; 
  b) visite periodiche di  idoneita'  alla  navigazione  a  marittimi
forniti di pronto imbarco; 
  c) visite preventive ai marittimi forniti di  richiesta  di  pronto
imbarco; 
  d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea. 
  8. Ai fini del rinnovo della contrattazione a livello centrale sono
considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni  sindacali
che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero  di
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 
  9. Le quote sindacali a carico dell'iscritto  sono  trattenute  nel
rispetto delle vigenti norme, su richiesta del  sindacato,  corredata
di delega dell'iscritto e per l'ammontare  deliberato  dal  sindacato
stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente  alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  con  le  modalita'  da  queste
indicate.