Art. 12. Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 8, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano monte-ore di cui al primo comma. 3. I permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 2 giorni di preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 3 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso e per 4 ore annue procap ite non retribuite, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 7. 5. E' garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione delle comunicazioni sindacali. 6. E' garantito il diritto di sciopero del personale. Esso e' esercitato previa comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni. 7. II SASN competente, ricevuta la comunicazione di sciopero, istituisce un presidio per l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali, dando idonea e ampia informazione all'utenza: a) visite per infortunio o malattia al personale navigante imbarcato; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea. 8. Ai fini del rinnovo della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 9. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalita' da queste indicate.