(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1.  Presso  la  sede  centrale  del  Ministero  e'  istituita   con
provvedimento  del   Direttore   della   Direzione   generale   delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario
Nazionale una Commissione paritetica che svolge  i  compiti  ad  essa
demandati dal presente accordo e che puo' formulare proposte  per  il
miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi. 
  2. La Commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di
cui al presente  accordo  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
firmatarie e da un numero  paritetico  di  funzionari  del  Ministero
della Salute, ivi compreso  il  Direttore  generale  della  Direzione
generale delle  professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del
Servizio  Sanitario  Nazionale.  Ciascuna  organizzazione   sindacale
firmataria  puo'  designare  un  solo  rappresentante  in  seno  alla
commissione. 
  3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo
sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli  subentra  in
caso di decadenza. 
  4. La Commissione  e'  presieduta  dal  Direttore  della  Direzione
generale delle  professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del
Servizio Sanitario Nazionale o da un suo  delegato.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 
  5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da  componente
della commissione. 
  6. La Commissione delibera a maggioranza. Per  la  validita'  delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della  meta'  dei  componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  7. La Commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno tre sindacati firmatari.