Art. 13. Commissione paritetica 1. Presso la sede centrale del Ministero e' istituita con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale una Commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi. 2. La Commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della Salute, ivi compreso il Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria puo' designare un solo rappresentante in seno alla commissione. 3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. 4. La Commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione. 6. La Commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. La Commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari.