(Accordo-art. 15)
                               Art. 15 
 
       Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 
 
  1. Il Ministero  della  Salute  assicura  i  lavoratori  incaricati
contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e  contro
gli  infortuni  subiti  a  causa  ed  in   occasione   dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo. 
  2. Il contratto  e'  stipulato  senza  franchigia  per  i  seguenti
massimali: 
a) per responsabilita' civile verso  i  terzi:  Euro  774.687,00  per
   sinistro; Euro 516.457,00 per singola  persona  danneggiata;  Euro
   258.228,00 per danni a cose od animali; 
b) per  gli  infortuni:  Euro  774.687,00  per  morte  o  invalidita'
   permanente Euro 78,00  giornaliere  per  un  massimo  di  trecento
   giorni per invalidita" temporanea. 
  3.  Il   personale   incaricato,   che   a   causa   dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo  e'  esposto  a
radiazioni  ionizzanti,  e'   assicurato   obbligatoriamente   presso
l'I.N.A.I.L. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico