(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
  1. Il Ministero della Salute - ufficio SASN competente, qualora  si
determini la necessita' di  attribuire  un  incarico  di  infermiere,
tecnico  sanitario  di  radiologia  medica,  tecnico  di  laboratorio
biomedico, fisioterapista, previa autorizzazione del Direttore  della
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane
del Servizio Sanitario Nazionale e, ne da' notizia mediante avviso da
pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio SASN  di
Napoli  o  Genova,  territorialmente  competente  in  relazione  alla
localita' in cui l'incarico deve essere svolto. 
  2.  Detto  avviso  e',  altresi',  pubblicato  negli   albi   della
capitaneria  di  porto  competente  per  territorio  e   della   sede
dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed  e'  inviato
per conoscenza ai rispettivi Ordini e collegi  professionali  e  alle
rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 
  3. Gli aspiranti all'incarico  devono  inoltrare  all'ufficio  SASN
competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita
domanda in carta semplice, specificando  i  titoli  accademici  e  di
servizio posseduti,  nonche'  altri  titoli  inerenti  al  curriculum
formativo e professionale.  Nella  domanda,  inoltre,  devono  essere
elencati gli incarichi professionali svolti o in  corso,  l'ente  per
conto del quale detti incarichi  vengono  svolti,  il  luogo  ove  le
relative prestazioni  vengono  rese  nonche'  l'esatta  distribuzione
delle stesse nell'arco della giornata. 
  4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda,  gli  aspiranti  all'incarico  devono  essere  iscritti   al
relativo Ordine o collegio professionale, ove esistente. 
  5. Al momento del conferimento  dell'incarico,  gli  aspiranti  non
devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui
all'articolo 3. 
  6. L'ufficio SASN competente effettua  la  valutazione  comparativa
dei titoli posseduti dagli  aspiranti  all'incarico  sulla  base  dei
criteri indicati  nell'allegata  tabella  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente Accordo. 
  7. Completata la fase di valutazione  dei  titoli,  l'ufficio  SASN
trasmette  al  competente  ufficio  della  Direzione  generale  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario
Nazionale unitamente a copia delle relative domande, i verbali  delle
operazioni  compiute,  indicando  l'aspirante  ritenuto  piu'  idoneo
all'incarico sulla base dei criteri di cui al comma 6. 
  8. Il Direttore della predetta  Direzione,  se  ritiene  idonea  la
proposta dell'ufficio  SASN  competente,  autorizza  il  conferimento
dell'incarico. 
  9. Nel caso che due  aspiranti  raggiungano  lo  stesso  punteggio,
l'incarico sara'  conferito  all'aspirante  che  abbia  riportato  un
punteggio maggiore per i titoli di servizio. 
  10. L'incarico a tempo indeterminato e' conferito dall'ufficio SASN
competente mediante lettera in duplice copia, una  delle  quali  deve
essere   restituita   dall'aspirante,   con   la   dichiarazione   di
accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e  dei
luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 
  11.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  conferimento
dell'incarico, l'aspirante, a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
  12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova  di  tre  mesi,
durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per
il personale confermato nell'incarico. 
  13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e'  conferito
a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da  parte
del Ministero della Salute  -  ufficio  SASN  competente  -  a  mezzo
raccomandata con avviso di  ricevimento  o  posta  PEC  ,  non  venga
notificata all'incaricato la mancata conferma. 
  14.  Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma  e'   ammessa
opposizione da parte dell'interessato al  Ministero  della  Salute  -
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane
del  Servizio  Sanitario  Nazionale  entro  quindici   giorni   dalla
ricezione della relativa comunicazione. 
  L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
  15.  Il  Direttore  della  Direzione  generale  delle   professioni
sanitarie e delle risorse  umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale
sentita la Commissione  paritetica  di  cui  all'articolo  13  emette
provvedimento definitivo entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione
all'ufficio  SASN   competente   che   provvede   a   notificare   il
provvedimento stesso all'interessato. 
  16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione
dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita'
previste dal presente articolo. 
  17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile  graduatoria,  in
deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero  della  Salute  puo'
conferire incarichi provvisori. 
  18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande  agli
atti, propone al Direttore della Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di
conferire l'incarico provvisorio all'aspirante ritenuto piu'  idoneo,
individuato sulla base dei criteri di cui alla tabella A. Se concorda
con tale proposta, il Direttore generale  autorizza  il  conferimento
dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione  delle
procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.