(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                          Massimale orario 
 
  1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e fissato in
trentasei ore settimanali  da  articolarsi  secondo  le  esigerne  di
servizio dell'ufficio SASN competente. 
  2. Qualora per esigenze straordinarie di  servizio  sia  necessario
superare  occasionalmente  l'orario  massimo   settimanale   previsto
dall'incarico,  l'ufficio  SASN  competente   puo'   autorizzare   il
prolungamento. 
  3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario e' corrisposto lo
stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.