Art. 5. Massimale orario 1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigerne di servizio dell'ufficio SASN competente. 2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente puo' autorizzare il prolungamento. 3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario e' corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.