Art. 7. Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - puo' avvalersi dell'istituto della mobilita'. Le medesime procedure sono attivate in caso si soppressione della sede SASN di appartenenza. 2. Le procedure di mobilita' di cui al comma 1 terranno conto dei seguenti criteri: a) possesso dei requisiti per la fruizione della legge 104/92,limitatamente a se' stessi (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); b) possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 per coniuge e i parenti entro il 2° grado (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); c) avvicinamento ai figli minori di anni 8; d) avvicinamento al coniuge e/o figli di eta' compresa tra gli 8 e i 14 anni; e) avvicinamento al nucleo familiare; f) maggiore anzianita' di servizio prestato presso i SASN; g) documentati gravi motivi di salute; h) motivi di studio; 3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 conduca a situazioni di parita', la procedura di mobilita' sara' avviata, prioritariamente, nei confronti del personale che abbia una minore eta' anagrafica. 4. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. In caso di attribuzione di nuovo incarico presso sedi ambulatoriali nelle quali sono state precedentemente attivate procedure di mobilita' per esigenze di carattere organizzativo e funzionale, saranno preventivamente prese in considerazione le istanze del personale gia' destinatario delle medesime procedure. 6. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 13 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 7. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute -ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'. 8. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio, con il rispetto dei criteri di mobilita' di cui al comma 2 del presente articolo. 9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN, ubicata in altro comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico.