(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                              Mobilita' 
 
  1.  Per  esigenze  di  carattere  organizzativo  e  funzionale   il
Ministero della Salute - ufficio SASN  competente  -  puo'  avvalersi
dell'istituto della mobilita'. Le medesime procedure sono attivate in
caso si soppressione della sede SASN di appartenenza. 
  2. Le procedure di mobilita' di cui al comma 1 terranno  conto  dei
seguenti criteri: 
  a)  possesso  dei  requisiti   per   la   fruizione   della   legge
104/92,limitatamente a se' stessi  (riconoscimento  dell'handicap  in
situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); 
  b) possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 per coniuge e
i  parenti  entro  il  2°  grado  (riconoscimento  dell'handicap   in
situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); 
  c) avvicinamento ai figli minori di anni 8; 
  d) avvicinamento al coniuge e/o figli di eta' compresa tra gli 8  e
i 14 anni; 
  e) avvicinamento al nucleo familiare; 
  f) maggiore anzianita' di servizio prestato presso i SASN; 
  g) documentati gravi motivi di salute; 
  h) motivi di studio; 
  3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2  conduca  a
situazioni di parita',  la  procedura  di  mobilita'  sara'  avviata,
prioritariamente, nei confronti del personale che  abbia  una  minore
eta' anagrafica. 
  4. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa  opposizione  da
parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  Servizio
Sanitario Nazionale - entro il termine 
  perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione 
  scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
  5.  In  caso  di  attribuzione  di  nuovo  incarico   presso   sedi
ambulatoriali  nelle  quali  sono  state   precedentemente   attivate
procedure di mobilita' per  esigenze  di  carattere  organizzativo  e
funzionale,  saranno  preventivamente  prese  in  considerazione   le
istanze del personale gia' destinatario delle medesime procedure. 
  6.  Il  Direttore  della  Direzione  generale   delle   professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
sentita la Commissione  paritetica  di  cui  all'articolo  13  emette
provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di  ricezione
dell'opposizione dandone comunicazione  all'ufficio  SASN  competente
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 
  7.  Nel  caso   di   non   agibilita'   temporanea   del   presidio
ambulatoriale, il Ministero della Salute -ufficio SASN  competente  -
assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno  economico  per  lo
stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu'  vicino
di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'. 
  8. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a 
  domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di 
  servizio, con il rispetto dei criteri di mobilita' di cui al  comma
2 del presente articolo. 
  9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, 
  il  personale  incaricato  a  tempo   indeterminato   puo'   essere
autorizzato 
  a prestare servizio presso un'altra sede  SASN,  ubicata  in  altro
comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con
mezzi di trasporto pubblico.