Art. 8 Disciplina dell'assenza dal servizio 1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia medica che usufruiscono dell'indenmta' di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della Sanita' del 19 dicembre 1986. 2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. 3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco dei trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per i primi 75 giorni e al 50% per i successivi 150 giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per ulteriori 180 giorni senza diritto a compenso. 4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per documentato e accertato infortunio sul lavoro e' riconosciuto un ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi. 5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia,etc) secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale del Ministero, e di assenze per ricovero ospedaliero o day hospital per le citate terapie, debitamente certificate da strutture pubbliche, il numero dei giorni di malattia, per i quali il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico, e' elevato a 180 giorni e quello, per il quale e' previsto un trattamento economico al 50%, e' elevato a 240 giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente, il Ministero conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza diritto a compenso. 6. I giorni di assenza retribuita, di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportati al numero degli accessi settimanali. 7. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio. 8. Il personale sanitario non medico conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle stesse indennita' riconosciute dall'I.N.P.S. al personale con esso assicurate. 9. Il personale incaricato conserva, altresi', l'incarico senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno; b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno; c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni; d) per giustificati e documentati motivi di studio o comprovata necessita'. partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarieta' sociale per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilita di assicurarne idonea sostituzione. 10. Per le assenze di cui al presente articolo, salvo i casi di inderogabile urgenza, ed in ogni caso al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 9, lett. a), deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto. 11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta i provvedimenti di competenza relativi all'assenza e, ove necessario, alla sostituzione. 12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo. 13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente accordo. 14. Al personale incaricato puo' essere concesso, previa autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali. 15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30 minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere recuperati nello stesso giorno o, previa autorizzazione, entro il mese successivo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso e' proporzionalmente decurtato. 16. Le assenze non retribuite, di cui al presente articolo, non sono utili ai fini dell'anzianita' di incarico.