(Accordo-art. 8)
                               Art. 8 
 
                Disciplina dell'assenza dal servizio 
 
  1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio 
  prestato, un periodo di permesso retribuito di  giorni  trenta  non
festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale
di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno  orario  settimanale.
Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici
di radiologia medica che usufruiscono dell'indenmta'  di  rischio  di
cui al terzo comma  dell'articolo  8  del  disciplinare  allegato  al
decreto del Ministro della Sanita' del 19 dicembre 1986. 
  2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di  maturazione.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso
possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi  retribuiti
dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. 
  3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per
comprovata  malattia  o  infortunio,  anche   non   continuativamente
nell'arco dei trenta mesi, che gli  impediscano  qualsiasi  attivita'
lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero  trattamento  economico
goduto in attivita' di servizio per i primi 75 giorni e al 50% per  i
successivi 150 giorni. In caso che  la  malattia  o  l'infortunio  si
protraggano  ulteriormente  il  Ministero  conserva  l'incarico   per
ulteriori 180 giorni senza diritto a compenso. 
  4.  Al  personale  incaricato  che  si  assenta  dal  servizio  per
documentato e accertato infortunio  sul  lavoro  e'  riconosciuto  un
ulteriore periodo di assenza retribuito per intero  non  superiore  a
sessanta giorni nell'arco di trenta mesi. 
  5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie  salvavita  ed
altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia,etc) secondo le
indicazioni dell'ufficio medico legale del Ministero,  e  di  assenze
per ricovero ospedaliero  o  day  hospital  per  le  citate  terapie,
debitamente certificate da strutture pubbliche, il numero dei  giorni
di  malattia,  per  i  quali  il   Ministero   corrisponde   l'intero
trattamento economico, e' elevato a 180 giorni e quello, per il quale
e' previsto un trattamento economico al 50%, e' elevato a 240 giorni.
In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano  ulteriormente,
il Ministero conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza  diritto
a compenso. 
  6. I giorni di assenza retribuita, di cui ai commi 3, 4  e  5  sono
rapportati al numero degli accessi settimanali. 
  7. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e
midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso  retribuito,
in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia  o
infortunio. 
  8. Il personale sanitario non medico conserva l'incarico durante  i
periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di  cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  e  successive  integrazioni  o
modificazioni,  con  diritto  alle  stesse  indennita'   riconosciute
dall'I.N.P.S. al personale con esso assicurate. 
  9. Il personale incaricato  conserva,  altresi',  l'incarico  senza
diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 
a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo
   di sette giorni in un anno; 
b) partecipazione ad esami,  concorsi  o  a  corsi  di  aggiornamento
   professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno; 
c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni; 
  d) per giustificati e documentati motivi  di  studio  o  comprovata
necessita'. partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di
solidarieta' sociale per la durata massima di 24 mesi  nell'arco  del
quinquennio, sempre che esista la possibilita di  assicurarne  idonea
sostituzione. 
  10. Per le assenze di cui al presente articolo,  salvo  i  casi  di
inderogabile urgenza, ed in ogni caso al di fuori  delle  ipotesi  di
cui ai commi 3, 4, 5 e 9, lett. a), 
  deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette 
  giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il 
  nominativo del sostituto. 
  11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta  i  provvedimenti
di  competenza  relativi  all'assenza   e,   ove   necessario,   alla
sostituzione. 
  12.  Nei  confronti  del  sostituto  non  operano   i   motivi   di
incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo. 
  13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi  previsti  per
il prolungamento  di  orario  di  cui  all'articolo  5  del  presente
accordo. 
  14.  Al  personale  incaricato   puo'   essere   concesso,   previa
autorizzazione,  il  permesso  di  assentarsi  per  una  durata   non
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite
di 18 ore annuali. 
  15. I ritardi effettuati  nel  limite  massimo  giornaliero  di  30
minuti e annuale di 9 ore e i brevi  permessi  di  cui  sopra  devono
essere recuperati nello stesso giorno o, previa autorizzazione, entro
il mese successivo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato,
il compenso e' proporzionalmente decurtato. 
  16. Le assenze non retribuite, di cui  al  presente  articolo,  non
sono utili ai fini dell'anzianita' di incarico.