Art. 6 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1.  Ai  fini  della  prima  iscrizione   nella   sezione   speciale
dell'elenco,  si   considerano   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' gli agenti in attivita' finanziaria che: 
  a) alla data di adozione del  presente  regolamento  sono  iscritti
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria; 
  b) hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu'  periodi
di tempo complessivamente pari a sei  mesi  nel  triennio  precedente
ovvero coloro che  per  lo  stesso  arco  temporale  hanno  ricoperto
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso  agenti  in
attivita' finanziaria iscritti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 290