Art. 6 Disciplina transitoria 1. Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell'elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalita' gli agenti in attivita' finanziaria che: a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria; b) hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attivita' finanziaria iscritti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 dicembre 2012 Il Ministro: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 290