Art. 2 
 
 
           Elettorato attivo e passivo per le associazioni 
                   iscritte nel registro nazionale 
 
  1. Le associazioni di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
nazionale e che risultino maggiormente rappresentative  in  relazione
al  numero  degli  associati  concorrono  ad  eleggere  dieci  membri
dell'Osservatorio    nazionale     dell'associazionismo,     mediante
l'espressione di una preferenza. 
  2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro
che,  secondo  le   norme   statutarie,   hanno   diritto   di   voto
nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli  associati  ai
circoli affiliati e alle articolazioni  territoriali  della  medesima
associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383. 
  3.  Ai  fini  dell'individuazione  del  requisito  della   maggiore
rappresentativita', la Direzione Generale per il terzo settore  e  le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
richiede a tutte le  associazioni  iscritte  nel  registro  nazionale
idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  dalla  quale  risulti  il
numero degli associati. 
  4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al  comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  la  Direzione
Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime
trenta associazioni con il maggior numero di associati  a  designare,
nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali  dell'Osservatorio
nazionale  dell'associazionismo.  L'elenco  dei  candidati  designati
dalle associazioni ai sensi del presente comma e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed
e' reso disponibile presso la sede elettorale. 
  5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito  la
carica di componente dell'Osservatorio per due mandati. 
  6. Possono esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  ai  quali  e'
conferita, secondo le  norme  statutarie,  la  rappresentanza  legale
delle associazioni di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 7, della citata legge  n.  383
          del 2000, si vedano le note all'art. 1. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445 (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  -  Testo  A),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge n.
          383 del 2000, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Istituzione e composizione  dell'Osservatorio
          nazionale). - (Omissis). 
              4. L'Osservatorio si riunisce  al  massimo  otto  volte
          l'anno, dura in carica tre anni ed i  suoi  componenti  non
          possono essere nominati per piu' di due mandati.».