Art. 4 
 
 
               Modalita' di svolgimento delle elezioni 
 
  1.   Le   elezioni   dei   membri    dell'Osservatorio    nazionale
dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei  votanti
rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono  in  due  distinti
seggi,  destinati  rispettivamente  all'elezione  dei  dieci   membri
rappresentativi delle  associazioni  a  carattere  nazionale  di  cui
all'articolo 2 e all'elezione dei dieci membri rappresentativi  delle
associazioni  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui all'articolo 3. 
  2. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede
inoltre: 
    a) alla individuazione delle  modalita'  di  presentazione  delle
candidature,  di  svolgimento  delle  operazioni  elettorali   e   di
espressione e conteggio dei voti espressi; 
    b) alla definizione del formato  e  delle  caratteristiche  delle
schede elettorali; 
    c) alla definizione della composizione  dei  seggi  elettorali  e
delle relative attribuzioni, anche con riferimento  alla  definizione
di eventuali reclami.