Art. 4 Modalita' di svolgimento delle elezioni 1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti seggi, destinati rispettivamente all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2 e all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3. 2. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede inoltre: a) alla individuazione delle modalita' di presentazione delle candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di espressione e conteggio dei voti espressi; b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali; c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione di eventuali reclami.