Art. 5 
 
 
          Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti 
                         e durata in carica 
 
  1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede, con proprio decreto,  a  proclamare
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino
a  concorrenza  del  numero  di  membri  da  eleggere,  secondo   una
graduatoria  decrescente.  Qualora  ai   fini   della   proclamazione
dell'ultimo degli eletti si  riscontri  che  piu'  candidati  abbiano
riportato lo stesso numero di voti,  l'individuazione  del  candidato
eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione  non
puo' essere rappresentata da piu' di un membro. 
  2. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  1,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre,  a  nominare  sei
membri dell'Osservatorio individuati tra  esperti  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
ovvero  che  abbiano  conseguito  una  particolare   specializzazione
professionale, culturale e scientifica  desumibile  dalla  formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni  scientifiche  o
da concrete  esperienze  di  lavoro  ovvero  ancora  provenienti  dai
settori della ricerca, della  docenza  universitaria  o  che  abbiano
acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario. 
  3. L'Osservatorio dura in carica tre anni e puo' esercitare le  sue
funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei  suoi  ventisei
membri. 
  4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno
dei  membri  dell'Osservatorio,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche sociali nomina in sostituzione,  con  proprio  decreto,  il
primo dei non eletti nell'ambito del seggio nel quale  era  risultato
eletto il membro da sostituire. 
  5. Sei mesi prima della scadenza  dell'Osservatorio,  la  Direzione
generale per il terzo settore e le formazioni sociali  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni  ai  sensi
del  presente  regolamento,  mediante   la   comunicazione   di   cui
all'articolo 1, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 318