Art. 3 
 
 
                  Iscrizione nella Sezione inattivi 
 
  1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi: 
    a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali  che  non
hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; 
    b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali  che  non
hanno collaborato ad un'attivita' di revisione legale in una societa'
di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera  q)  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi. 
  2.  Sono  altresi'  iscritti  nella  Sezione  inattivi  i  soggetti
iscritti che ne fanno richiesta al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma  1
per l'iscrizione  d'ufficio,  sentito  il  parere  della  Commissione
istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, previa  presentazione  di  una  dichiarazione
nella quale il revisore attesti di non avere in  corso  incarichi  di
revisione legale o attivita' di cui al precedente comma 1 lettera b).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della
Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza,  entro
90 giorni dal ricevimento della stessa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 1 (Definizioni). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "affiliata di una societa' di  revisione  legale":
          un ente  legato  alla  societa'  di  revisione  tramite  la
          proprieta' comune, la direzione comune o una  relazione  di
          controllo; 
                b) "Codice delle assicurazioni private":  il  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice  delle
          assicurazioni private; 
                c)  "enti  di  interesse   pubblico":   le   societa'
          individuate ai sensi dell'art. 16; 
                d) "ente di revisione di un  Paese  terzo":  un  ente
          che, indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua
          la revisione dei conti annuali o dei conti  consolidati  di
          una societa' avente sede in un Paese terzo; 
                e) "gruppo": l'insieme  delle  societa'  incluse  nel
          consolidamento ai sensi del decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n. 127; 
                f)  "Paese  terzo":  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea; 
                g)  "Registro/Registro  dei  revisori   legali":   il
          registro nel quale sono iscritti i  revisori  legali  e  le
          societa' di revisione legale, istituito ai sensi  dell'art.
          2, comma 1; 
                h) "relazione  di  revisione  legale":  il  documento
          contenente il giudizio sul bilancio espresso  dal  soggetto
          cui e' stato conferito l'incarico di  revisione  e  che  e'
          firmato dal responsabile della revisione; 
                i) "responsabile della revisione": 
                  1)  il  revisore  legale  cui  e'  stato  conferito
          l'incarico; 
                  2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile
          dello svolgimento dell'incarico,  se  l'incarico  e'  stato
          conferito ad una societa' di revisione legale; 
                l) "rete": la struttura alla  quale  appartengono  un
          revisore legale o una societa' di revisione legale, che  e'
          finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la
          condivisione degli utili o dei  costi  o  fa  capo  ad  una
          proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide
          prassi e procedure comuni di controllo della  qualita',  la
          stessa strategia aziendale, uno stesso  nome  o  una  parte
          rilevante delle risorse professionali; 
                m) "revisione legale": la revisione dei conti annuali
          o dei conti  consolidati  effettuata  in  conformita'  alle
          disposizioni del presente decreto legislativo o,  nel  caso
          in cui sia effettuata in un altro Stato membro  dell'Unione
          europea, alle disposizioni di  attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
                n) "revisore legale": una persona fisica abilitata  a
          esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
          delle  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  e
          iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a
          esercitare la revisione legale in  un  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  ai  sensi   delle   disposizioni   di
          attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato
          membro; 
                o) "revisore di un Paese terzo": una  persona  fisica
          che effettua la revisione dei conti  annuali  o  dei  conti
          consolidati di una societa' avente sede  in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea; 
                p) "revisore del gruppo": il  revisore  legale  o  la
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale dei conti consolidati; 
                q)  "societa'  di  revisione  legale":  una  societa'
          abilitata a esercitare la revisione legale ai  sensi  delle
          disposizioni del presente decreto  legislativo  e  iscritta
          nel Registro ovvero un'impresa abilitata  a  esercitare  la
          revisione legale  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea ai sensi delle  disposizioni  di  attuazione  della
          direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
                r) "TUB": il  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                s) "TUIF":  il  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  42  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
              «2. Presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  la  Commissione  centrale  per   i
          revisori contabili, che ha  funzioni  consultive.  Ad  essa
          sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali  della
          Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica   6   marzo   1998,   n.   99,   che   e'
          contestualmente  soppressa.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sono  stabiliti  i  compiti
          della Commissione, nonche' la  composizione  e  i  relativi
          compensi. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio».