Art. 3 Iscrizione nella Sezione inattivi 1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi: a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi. 2. Sono altresi' iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attivita' di cui al precedente comma 1 lettera b). Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 1 (Definizioni). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "affiliata di una societa' di revisione legale": un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) "enti di interesse pubblico": le societa' individuate ai sensi dell'art. 16; d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1; h) "relazione di revisione legale": il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) "responsabile della revisione": 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) "rete": la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) "revisione legale": la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea; p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) "societa' di revisione legale": una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) "TUIF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 42 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: «2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».