Art. 4 Prima iscrizione del revisore 1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e' esonerato da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al testo del comma 1, lettera q) dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 5 (Formazione continua). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta presso societa' o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob».