Art. 4 
 
 
                    Prima iscrizione del revisore 
 
  1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro
sono  inseriti  nella  Sezione   inattivi,   salvo   poi   transitare
nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del  primo  incarico
di revisione legale ovvero  con  l'avvio  di  una  collaborazione  ad
un'attivita'  di  revisione  legale  presso  una  societa'   di   cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  q),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
  2. Fermo restando gli  obblighi  di  formazione  continua  previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  il
revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno
formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e' esonerato
da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente  regolamento  in
materia di formazione per i revisori inattivi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1,  lettera  q)
          dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del  2010,
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 5 (Formazione  continua).  -  (In  vigore  dal  7
          aprile 2010). 
              1.  Gli  iscritti  nel  Registro  e  gli  iscritti  nel
          registro  del  tirocinio  prendono  parte  a  programmi  di
          aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento
          e  al  mantenimento  delle  conoscenze  teoriche  e   delle
          capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con
          regolamento dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Consob. 
              2. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  definisce  le
          modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta
          presso societa' o  enti  dotati  di  un'adeguata  struttura
          organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob».