Art. 5 
 
 
       Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione  ai
soggetti  inseriti  nell'elenco  dei  revisori  attivi  per  i  quali
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere  a)  e
b),  dell'avvio  del  procedimento  di  collocamento  nella   Sezione
inattivi. 
  2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che
il  soggetto  di  cui  al  comma  precedente  abbia  prodotto  idonea
documentazione  circa  l'insussistenza  delle   condizioni   previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia
e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi. 
  3. Ai  fini  del  transito  dalla  sezione  dei  revisori  inattivi
all'elenco dei revisori attivi, il  revisore  legale,  all'assunzione
del primo  incarico  di  revisione  legale,  ovvero  la  societa'  di
revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un
incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti
a comunicare  tempestivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze l'assunzione del detto incarico, secondo  le  modalita'  e  i
termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7,  comma  7
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore  inattivo
non  puo'  comunque  assumere  un  incarico  di  revisione  legale  o
collaborare allo svolgimento  di  un  incarico  di  revisione  legale
presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi
formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010: 
              «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
          la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
          di  attuazione   del   presente   articolo   definendo   in
          particolare il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di
          trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
          parte degli iscritti nel Registro».