Art. 5 Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b), dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi. 2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi. 3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».