Art. 6 Formazione del revisore inattivo 1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di revisore legale. 2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo e' stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.