Art. 6 
 
 
                  Formazione del revisore inattivo 
 
  1. Il revisore iscritto nella Sezione  inattivi,  salvo  che  abbia
preso   parte   volontariamente   a   programmi   di    aggiornamento
professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, per assumere  nuovi  incarichi  di  revisione
legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al
fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le  competenze
professionali  necessarie  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
revisore legale. 
  2. Il revisore legale inattivo  che  partecipa  volontariamente  al
programma di  formazione  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'  tenuto  al  pagamento
del contributo annuale per la formazione il cui importo e'  stabilito
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo n.  39  del  2010,  si  veda
          nelle note all'art. 4.