Art. 7 
 
 
Corso di formazione e aggiornamento per  i  revisori  iscritti  nella
                          Sezione inattivi 
 
  1. Fermo quanto indicato dall'articolo  4,  comma  2,  il  revisore
inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve
prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a
distanza  con  modalita'  telematiche,  la  cui  partecipazione   sia
documentabile, della durata minima di 60 ore. 
  2. I corsi di formazione e aggiornamento devono  avere  ad  oggetto
argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le norme di aggiornamento
professionale e gli aspetti  applicativi  connessi  e  devono  essere
svolti in conformita' a specifici programmi  definiti  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3.  I  revisori  iscritti  nella  Sezione  inattivi,  che   abbiano
partecipato  volontariamente  al  programma  di  formazione  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il
corso di cui al comma 1. 
  4. Nel caso in cui dal  provvedimento  di  transito  nella  Sezione
inattivi, disposto  d'ufficio  ovvero  a  seguito  di  richiesta  del
soggetto  interessato,  siano  trascorsi  meno  di  dodici  mesi,  il
revisore inattivo per l'assunzione di nuovi  incarichi  e'  esonerato
dagli obblighi di formazione previsti per i revisori  inattivi  dagli
articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 
  5. Se il revisore non ha assunto un incarico  di  revisione  legale
entro due anni dalla data di conclusione del corso  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 1,  il  corso  stesso  resta  privo  di
effetti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - (In vigore
          dal 7 aprile 2010). 
              1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
          con il Ministero della giustizia, indice almeno  due  volte
          l'anno   un   esame   di   idoneita'   professionale    per
          l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
              2. L'esame di idoneita' professionale ha  lo  scopo  di
          accertare il possesso delle conoscenze teoriche  necessarie
          all'esercizio dell'attivita' di revisione  legale  e  della
          capacita' di  applicare  concretamente  tali  conoscenze  e
          verte in particolare sulle seguenti materie: 
                a) contabilita' generale; 
                b) contabilita' analitica e di gestione; 
                c)  disciplina  del  bilancio  di  esercizio  e   del
          bilancio consolidato; 
                d) principi contabili nazionali e internazionali; 
                e) analisi finanziaria; 
                f) gestione del rischio e controllo interno; 
                g) principi di revisione nazionale e internazionali; 
                h) disciplina della revisione legale; 
                i) deontologia professionale ed indipendenza; 
                l) tecnica professionale della revisione; 
                m) diritto civile e commerciale; 
                n) diritto societario; 
                o) diritto fallimentare; 
                p) diritto tributario; 
                q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
                r) informatica e sistemi operativi; 
                s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
                t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
                u) matematica e statistica. 
              3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)  a
          u),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e   della
          capacita' di applicarle concretamente e' limitato a  quanto
          necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
              4. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          disciplina con regolamento le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo, definendo, tra l'altro: 
                a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
          domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; 
                b)  le  modalita'   di   nomina   della   commissione
          esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; 
                c)  il  contenuto  e  le  modalita'  di   svolgimento
          dell'esame di idoneita' professionale; 
                d) i casi di equipollenza  con  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
          le eventuali integrazioni richieste. 
              5. Con il regolamento di cui al comma  4,  il  Ministro
          della giustizia puo' integrare e specificare le materie  di
          cui al comma 2 e da' attuazione alle misure  di  esecuzione
          adottate dalla Commissione europea ai  sensi  dell'art.  8,
          paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CEĀ». 
              - Per il riferimento al testo del comma 1  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo n.  39  del  2010,  si  veda
          nelle note all'art. 4.