Art. 7 Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella Sezione inattivi 1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalita' telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore. 2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformita' a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi e' esonerato dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di effetti.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CEĀ». - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.