Art. 8 Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi 1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi e' tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati: a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) al controllo della qualita', di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualita'.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio». - Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 20 (Controllo della qualita'). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni sei anni. 2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni tre anni. 3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di controllo della qualita'. 4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo. 5. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26. 8. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 9. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE».