Art. 8 
 
 
        Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi 
 
  1. Il  revisore  iscritto  nella  Sezione  inattivi  e'  tenuto  al
versamento del contributo annuale di cui all'articolo  21,  comma  8,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del  Registro  dei  revisori
legali non sono assoggettati: 
      a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      b) al controllo della qualita',  di  cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      c) al pagamento del contributo finalizzato alla  copertura  dei
costi relativi alla formazione, salvo quanto  previsto  dall'articolo
6, comma 2; 
      d) al pagamento del contributo finalizzato alla  copertura  dei
costi relativi al controllo qualita'. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010: 
              «8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,  sono
          definiti annualmente l'entita' dei contributi,  commisurati
          al mero costo del servizio reso,  nonche'  la  ripartizione
          degli stessi tra i due Ministeri. Per le  funzioni  il  cui
          costo varia in relazione alla  complessita'  dell'attivita'
          svolta  dall'iscritto  nel  Registro,  il   contributo   e'
          commisurato all'ammontare dei ricavi  e  dei  corrispettivi
          realizzati dagli iscritti e in  misura  tale  da  garantire
          l'integrale copertura del costo del servizio». 
              - Per il riferimento al testo dell'art.  5  del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010 ,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 20 (Controllo della qualita'). - (In vigore dal 7
          aprile 2010). 
              1. Gli  iscritti  nel  Registro  che  non  svolgono  la
          revisione  legale  su  enti  di  interesse  pubblico   sono
          soggetti a un controllo  della  qualita'  almeno  ogni  sei
          anni. 
              2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la  revisione
          legale su enti di interesse pubblico  sono  soggetti  a  un
          controllo della qualita' almeno ogni tre anni. 
              3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone
          fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza
          professionale in  materia  di  revisione  dei  conti  e  di
          informativa finanziaria  e  di  bilancio,  nonche'  di  una
          formazione  specifica  in  materia   di   controllo   della
          qualita'. 
              4. La selezione delle persone fisiche  da  assegnare  a
          ciascun incarico di controllo  della  qualita'  avviene  in
          base a una  procedura  obiettiva  volta  a  escludere  ogni
          conflitto  di  interesse  tra  le  persone  incaricate  del
          controllo e il revisore legale o la societa'  di  revisione
          legale oggetto del controllo. 
              5. Il controllo della qualita', basato su una  verifica
          adeguata dei documenti di  revisione  selezionati,  include
          una valutazione della conformita' ai principi di  revisione
          e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita'
          e qualita' delle risorse impiegate, dei  corrispettivi  per
          la revisione, nonche'  del  sistema  interno  di  controllo
          della qualita' nella societa' di revisione legale. 
              6. I soggetti incaricati del controllo  della  qualita'
          redigono una  relazione  contenente  la  descrizione  degli
          esiti del  controllo  e  le  eventuali  raccomandazioni  al
          revisore legale o alla  societa'  di  revisione  legale  di
          effettuare  specifici  interventi,  con  l'indicazione  del
          termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 
              7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
          provvedono  a  effettuare  gli  interventi  indicati  nella
          relazione di cui al comma 6, entro il termine nella  stessa
          definito.  In  caso  di  mancata,  incompleta   o   tardiva
          effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia
          e delle finanze e la  Consob  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, possono  applicare  le  sanzioni  di  cui  agli
          articoli 24 e 26. 
              8.  Con  riferimento  al  controllo  di  qualita'   sui
          soggetti di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Consob,  detta  con   proprio
          provvedimento  disposizioni  di  attuazione  del   presente
          articolo,  definendo  in  particolare  i  criteri  per   lo
          svolgimento del controllo della qualita', per la  selezione
          delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli  e
          per la redazione della relazione di cui al comma 6. 
              9.  Con  riferimento  al  controllo  di  qualita'   sui
          soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento
          disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo
          in particolare i criteri per lo svolgimento  del  controllo
          della qualita', per  la  selezione  delle  persone  fisiche
          incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della
          relazione di cui al comma 6. 
              10. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
          la Consob, da' attuazione con regolamento, alle  misure  di
          esecuzione adottate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE».