Accordo Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio; Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici; Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983; Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese; Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18; Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino; Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino; Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario; Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Universita' dell'altro Stato; Consapevoli delle affinita' tra i due Stati, della comune storia, della contiguita' territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinita' tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese. Art. 1. Ambito di validita' Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Universita', Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B. Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorita' dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche. Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.