(Accordo-art. 1)
                                                              Accordo 
 
Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari
  rilasciati nella Repubblica italiana  e  nella  Repubblica  di  San
  Marino ai fini del proseguimento degli studi. 
 
  Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la  legge  18
ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'Accordo  del
28 aprile 1983 tra i due Governi  sul  riconoscimento  reciproco  dei
titoli di studio; 
  Visto in particolare l'art. 2  del  suddetto  Accordo  relativo  al
riconoscimento dei titoli accademici; 
  Desiderosi  di  rinnovare,  alla  luce  delle  vigenti   normative,
l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983; 
  Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato concordato
dai Paesi di recepire  il  risultato  dei  lavori  svolti  nella  III
sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista  di
esperti,  prevista   dal   citato   art.   2   del   citato   accordo
italo-sammarinese; 
  Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato  del  31  marzo
1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e  con
legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18; 
  Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del  titolo
di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino; 
  Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di
dottore di ricerca  rilasciato  dalla  Scuola  Normale  Superiore  di
Ingegneria Economico-Gestionale dell'Universita'  degli  studi  della
Repubblica di San Marino; 
  Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi  e
di  intensificare   gli   scambi   nell'ambito   scientifico   e   la
collaborazione in quello universitario; 
  Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di  ciascuno  dei
due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle  Universita'
dell'altro Stato; 
  Consapevoli delle affinita' tra i due Stati, della  comune  storia,
della  contiguita'  territoriale,  delle  relazioni  e  degli  ottimi
rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinita' tra i
due Paesi relativamente al  sistema  universitario  e  alla  relativa
formazione, nel rispetto delle normative vigenti  nei  due  Paesi  in
materia di formazione universitaria, ai soli fini del  riconoscimento
accademico  dei  titoli,  hanno  convenuto  quanto  segue  circa   il
riconoscimento dei periodi di  studio,  dei  livelli  dei  rispettivi
titoli  accademici  allo  scopo  di  consentire  agli   studenti   il
proseguimento   degli   studi   universitari   nell'altro   Paese   e
relativamente al  diritto  di  fregiarsi  delle  relative  qualifiche
accademiche nell'altro Paese. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Ambito di validita' 
 
  Il  presente  Accordo  si  applica  ai  titoli   rilasciati   dalle
Universita',  Politecnici,  Istituti  Universitari,  statali  e   non
statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati
nell'allegato A e ai titoli rilasciati  dagli  Istituti  del  settore
universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B. 
  Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo.  Gli
eventuali  aggiornamenti  degli  elenchi,  decisi  dalle   competenti
autorita' dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche. 
  Sono ammessi  al  riconoscimento,  in  base  al  presente  Accordo,
esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni  universitarie  di
cui agli allegati.